I autoveicoli ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), l'esenzione è automatica e non occorre quindi né presentare alcuna domanda né iscrivere il mezzo in appositi registri.

Nel momento in cui un autoveicolo ultratrentennale viene posto in circolazione su strade e aree pubbliche, il proprietario è tenuto a pagare, per l’intera annualità, una tassa di circolazione forfettaria di importo pari ad Euro 28,40, non assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

I proprietari degli autoveicoli ultraventennali, di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni), fino al 31/12/2014 erano esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano).

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell'art. 63 della legge 342/2000: a partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.

Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti degli autoveicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l'anno 2015 e seguenti saranno:

  1. Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997) entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà sempre periodicità gennaio – dicembre di ogni anno;
  2. Per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997) il primo bollo di raccordo con periodicità gennaio – luglio 2015 (entro il 02 febbraio 2015) e successivamente, bollo con periodicità agosto 2015 – luglio 2016 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto - luglio).